Appunti · 7 agosto 2026
Immagini generate con l'AI: quando devi dichiararlo e quando no
25 min di lettura
Questa pagina spiega quando una creatività fatta con l'AI va dichiarata a chi la guarda e quando no. Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale chiede una dichiarazione percepibile su alcuni contenuti generati o manipolati con l'AI. Non su tutti, e non in base al software che hai aperto: conta quello che l'immagine fa credere a chi la vede. Se hai poco tempo, salta alla domanda da farsi davanti a una creatività e alla tabella dei casi.
Cosa obbliga davvero l'AI Act su un contenuto generato con l'AI
L'articolo 50 non dice «se usi l'AI mettici il bollino». Dice due cose diverse a due soggetti diversi.
Chi fornisce il sistema, cioè il provider, deve fare in modo che l'output sia riconoscibile come artificiale a livello tecnico: filigrane, metadati, identificatori leggibili da una macchina. È l'obbligo di chi fornisce il sistema e si esaurisce dentro il prodotto che usi: se ti limiti a usare uno strumento di qualcun altro, non è un lavoro tuo. Fornitore non vuol dire per forza chi te lo vende, lo è anche chi te lo dà gratis, e più avanti vedrai il caso in cui quel ruolo diventa tuo senza che tu abbia costruito niente.
Chi il sistema lo usa per pubblicare qualcosa, cioè il deployer, ha un obbligo più stretto e più visibile: quando pubblica un deepfake deve dichiarare che il contenuto è generato o manipolato artificialmente. Lo stesso vale, in un caso molto più circoscritto, per i testi che informano il pubblico su questioni di interesse pubblico.
La differenza pratica è tutta qui, e la Commissione la mette per iscritto: chi pubblica non può limitarsi ad appoggiarsi alla marcatura leggibile dalla macchina che il fornitore ha messo nel file. Il marcatore tecnico serve alle macchine, la dichiarazione del deployer serve alla persona. Un contenuto può avere i metadati C2PA in regola e restare fuori regola, perché chi lo guarda non ha modo di accorgersene. Il regolamento chiede che la dichiarazione sia chiara e distinguibile «al più tardi al momento della prima interazione o esposizione».
E qui arriva la parte che in agenzia conviene leggere due volte, perché l'istinto porta a rispondere al contrario. Deployer è il soggetto sotto la cui autorità il sistema viene usato, persona fisica o giuridica che sia, e le linee guida della Commissione portano come esempio proprio «una società di pubblicità». Chi ci lavora dentro, dai grafici ai content creator, non è un deployer separato, e nemmeno lo diventano i contractor e i freelance coinvolti per conto di quella società, sotto la sua responsabilità e il suo controllo.
Il rovescio è la frase che cambia il mestiere: «una società che si limita a commissionare a un'agenzia pubblicitaria la produzione di un annuncio, senza prendere decisioni ed esercitare controllo su se e come l'agenzia usa l'AI nel processo di produzione, non è un deployer». Se il cliente ti dice «fammi le creatività» e non entra nel merito di come le produci, il deployer sei tu.
Il bollino di Meta non è la tua dichiarazione. Che la piattaforma rilevi l'AI da sola non chiude il tuo obbligo, semmai lo affianca.
Cos'è un deepfake secondo l'AI Act (non è quello che pensi)
Nel linguaggio comune un deepfake è la faccia di qualcuno incollata su un altro corpo. La definizione del regolamento è molto più larga e comprende oggetti, luoghi, entità ed eventi: un contenuto di immagine, audio o video generato o manipolato dall'AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a chi lo guarda.
Per chi vende prodotti questa estensione cambia parecchio. Una cucina che non esiste, fotografata come se esistesse, è dentro la definizione tanto quanto un volto sostituito. Una modella generata in una camera d'albergo realistica pure.
La Commissione precisa anche che non serve che il soggetto esista davvero: basta che assomigli a «qualcuno o qualcosa che esiste, può plausibilmente esistere o poteva plausibilmente essere esistito». Restano fuori le cose che sfidano le leggi della fisica o della biologia, e gli esempi ufficiali sono divertenti quanto chiari: una sfinge che vola sopra la Tour Eiffel, dei topi che discutono in lingua umana di formaggi dentro uno spot. Nessuno le scambia per fotografie.
I tre elementi che contano sono sempre gli stessi: quanto il contenuto assomiglia a qualcosa di reale, se quella cosa esiste o potrebbe plausibilmente esistere, e se una persona può credere che sia autentica. Un fondale astratto dietro una scarpa fallisce il primo e si ferma lì. Un salotto fotorealistico passa i primi due, ma il terzo non te lo regala il realismo: le linee guida avvertono che «il fotorealismo da solo non è determinante», e resta da valutare se quella scena può ingannare qualcuno sull'autenticità di ciò che vede, nel contesto in cui la pubblichi.
La domanda da farsi davanti a una creatività
C'è un solo test che si riesce a usare davvero, con la fretta che c'è quando devi caricare venti varianti.
Se tolgo la parte generata con l'AI, cambia quello che una persona capisce del prodotto o della scena?
Se la risposta è no, sei quasi sempre fuori: hai fatto decorazione. Se è sì, la parte generata sta trasmettendo informazioni, e il discorso sulla dichiarazione si apre.
Prendi la stessa confezione con tre sfondi diversi. Su un fondo arancione piatto non impari niente di nuovo sul prodotto. Sopra un tavolo apparecchiato impari in che momento della giornata si usa. Dentro una valigia impari quanto è grande, e quella è un'informazione che il tuo prodotto potrebbe smentire quando arriva a casa del cliente.
Due asset usciti dallo stesso workflow, con lo stesso tool e lo stesso prompt, possono finire uno dentro e uno fuori dall'obbligo. Non è un'incoerenza della norma: la norma guarda il messaggio che arriva a chi vede, non il processo che l'ha prodotto.
I casi che incontro più spesso
Uso questa tabella come primo filtro. La colonna centrale è la lettura dell'articolo 50, la terza è quello che faccio io in pratica, che in qualche riga è più prudente di quanto la norma imponga.
Persone, voci e video
| Caso | Articolo 50 | Cosa faccio |
|---|---|---|
| Immagine o video interamente generato che mostra persone, prodotti o luoghi apparentemente reali | Rientra quando può apparire falsamente autentico | Dichiaro |
| Testimonial o avatar generato e realistico | Rientra quando sembra una persona reale o plausibile | Dichiaro |
| Face swap o sostituzione del corpo su un video vero | Manipolazione tipica | Dichiaro come parzialmente modificato |
| Lip sync applicato a una persona reale | Rientra quando fa sembrare autentiche parole mai dette | Dichiaro |
| Voce clonata di una persona reale | Rientra quando l'audio passa per una registrazione vera | Avviso udibile, non solo scritto |
| Voce sintetica che sembra una registrazione umana | Da valutare sul soggetto rappresentato | Dichiaro nei casi realistici |
| Musica o audio generato | L'origine AI da sola non crea un deepfake | Valuto caso per caso |
| Recensione video attribuita a chi non l'ha detta | Può essere deepfake | Non la pubblico: l'etichetta non rende lecita una testimonianza falsa |
Prodotti e ambienti
| Caso | Articolo 50 | Cosa faccio |
|---|---|---|
| Prodotto o packaging ricostruito con l'AI da una foto di riferimento | Rischio alto se sembra una fotografia vera del prodotto | Dichiaro |
| Prodotto reale dentro un ambiente realistico mai fotografato | Dipende da cosa aggiunge la scena | Dichiaro se l'ambiente cambia la percezione del prodotto |
| Prodotto reale su sfondo grafico o dichiaratamente artificiale | In genere fuori | Niente |
| Negozio, casa, hotel o locale ricreato in modo fotorealistico | Rientra quando passa per documentazione di un luogo vero | Dichiaro |
| Persona generata aggiunta a una foto vera del locale | La composizione sembra una scena fotografata davvero | Dichiaro |
| Dimostrazione d'uso del prodotto generata | Rientra quando sembra filmata | Dichiaro |
| Prima e dopo generato o alterato | Rischio alto di falsa autenticità | Dichiaro, e ricontrollo le regole sulle promesse di risultato |
Ritocco, montaggio, testo
| Caso | Articolo 50 | Cosa faccio |
|---|---|---|
| Ritocco estetico o rimozione di un'imperfezione | Fuori finché non cambia significato o autenticità | Niente |
| Correzione colore, luce, contrasto, rumore digitale | Editing tecnico | Niente |
| Crop, resize, adattamento del formato | Fuori | Niente |
| Upscaling e miglioramento della risoluzione | Fuori quando non inventa dettagli | Niente, ma controllo cosa ha ricostruito il tool |
| AI usata per brief, varianti di copy, montaggio | Non attiva da sola l'obbligo | Niente |
| Infografica o slide dichiaratamente grafica | Non c'è la falsa autenticità richiesta | Niente sulla parte visiva |
| Testo AI su una normale scheda prodotto | Nessun obbligo automatico | Niente |
| Testo AI su materia di interesse pubblico, senza revisione umana | Dichiarazione richiesta | Dichiaro |
Nei casi di confine la tabella non decide da sola. Restano da guardare somiglianza, plausibilità, contesto, pubblico e messaggio trasmesso.
Uno sfondo generato con l'AI va dichiarato?
È il caso più frequente in ecommerce e il più discusso, quindi lo isolo.
Parti da una foto vera del prodotto, scontorni, generi un fondale nuovo. Se il fondale è un colore, una texture, una forma astratta, il prodotto resta l'unica informazione della creatività e nessuno crede di guardare una fotografia scattata da qualche parte. Sei fuori.
Quando invece il fondale diventa una scena, cominci a raccontare cose che non hai fotografato: dove sta l'oggetto, accanto a cosa, quanto è grande, in che contesto si usa. Un mobile in un salotto realistico comunica dimensioni. Una crema su un ripiano di marmo con la luce giusta comunica una fascia di prezzo. Un integratore accanto a una colazione comunica un momento d'uso.
La creatività va letta intera, non a strati. Se la parte generata cambia quello che il cliente si aspetta di ricevere, la dichiarazione è il minore dei tuoi problemi: quella scena ti sta costruendo un reso.
Come si fa l'etichetta e dove va messa
Il regolamento chiede una dichiarazione chiara, distinguibile e percepibile al più tardi alla prima esposizione. Percepibile vuol dire che si vede o si sente senza fare nulla di speciale: niente strumenti tecnici, niente clic su «altro», niente scavo nei metadati.
Non esiste una formula obbligatoria. Vanno bene diciture semplici, purché dicano la verità su cosa è stato generato:
- «Contenuto generato con AI»
- «Immagine generata con AI»
- «Contenuto parzialmente modificato con AI»
- «Elementi visivi generati con AI»
- «Voce generata con AI»
- «Ricostruzione realizzata con AI»
Sulla collocazione ho una regola sola: l'etichetta va dentro il file, ogni volta che è tecnicamente possibile. Caption, descrizione, hashtag e informazioni della piattaforma si staccano dalla creatività appena qualcuno scarica, inoltra o ricarica altrove. Una caption può bastare in certi casi, ma è la parte fragile della catena, e la fragilità si vede proprio quando il contenuto gira.
Sui video e sugli audio le indicazioni operative vengono dal codice di condotta, che è volontario e i cui impegni valgono per chi lo firma. La legge chiede che la dichiarazione sia chiara e distinguibile alla prima esposizione e che rispetti i requisiti di accessibilità applicabili. Il codice dice come farlo in pratica, e vale la pena seguirlo comunque perché è il modo più semplice per dimostrare di aver fatto le cose per bene.
Nei video l'icona va all'inizio, poi ripetuta a intervalli regolari dove è possibile, come minimo dopo le interruzioni, per esempio una pausa pubblicitaria. Serve perché una persona può entrare nel video a metà, e perché uno screenshot o un ritaglio continuano a girare per conto loro. Negli audio si mette un avviso parlato all'inizio, in lingua semplice, nella lingua del contenuto o in inglese: una scritta su un contenuto che si ascolta non la percepisce nessuno.
Un'ultima cosa che nessuno fa e che costa dieci secondi: archivia la versione etichettata. Il giorno che devi dimostrare che l'etichetta c'era, l'unica prova sei tu.
Le icone europee: quali sono e che dimensione devono avere
Esiste un set ufficiale di icone, pubblicato dalla Commissione e scaricabile gratis. Sono tre e servono a dire cose diverse.
| Icona | Nome | Quando si usa |
|---|---|---|
| Icona base | Quando l'AI è intervenuta nella creazione del deepfake o del testo pubblicato, oppure quando la accompagni con una tua etichetta testuale o con un secondo livello interattivo | |
| Fully AI-Generated | Quando il contenuto è interamente generato dall'AI, senza elementi creati da persone e senza controllo editoriale umano oltre al prompt | |
| Partially AI-Modified | Quando un contenuto preesistente fatto da persone è stato modificato in parte con l'AI, al punto da diventare un deepfake o un testo su materie di interesse pubblico |
L'esempio che la Commissione porta per la terza è preciso e ti riguarda: la fotografia autentica di un appartamento vuoto, arredato con l'AI.
Le icone si scaricano in SVG e PNG, in quattro varianti: nero, bianco, nero al 50% di trasparenza, bianco al 50% di trasparenza. Sono libere, non serve citare la Commissione per usarle.
Due precisazioni che tolgono l'equivoco più comune. Usare le icone è facoltativo, dichiarare non lo è. E metterci l'icona non ti mette in regola da solo: la responsabilità di fare una dichiarazione conforme resta del deployer.
C'è poi un risultato dei test sugli utenti che vale come indicazione di copy: l'icona base funziona meglio su tutte le misure quando è accompagnata da una parola. Icona più «modificata», non icona da sola.
Quanto deve essere grande l'icona
Non c'è una misura in pixel, e chi te la dà se l'è inventata. Il codice di condotta da cui le icone dipendono dice che l'icona «può comparire in dimensioni diverse a seconda del contesto», purché la dichiarazione resti chiara e distinguibile.
Quello che il codice fissa riguarda la forma, non la taglia, e vincola chi lo ha firmato:
- l'elemento visivo principale è l'acronimo AI in maiuscolo, in inglese (nella lingua nazionale solo dove l'inglese sia incompatibile con le norme sull'uso delle lingue)
- le due lettere devono avere la stessa altezza
- se la ridimensioni, le proporzioni delle lettere vanno mantenute
- colore, contrasto e carattere sono liberi, purché resti leggibile e riconoscibile
Sul posizionamento invece le indicazioni sono operative: in un punto dove nessun elemento sovrapposto la copra, l'angolo in alto a destra dell'immagine o del video come esempio, dentro il file salvo che tu abbia un'alternativa equivalente, distanziata dagli altri avvisi e leggibile su qualsiasi sfondo.
Visto che una misura non c'è, ti dico quella che uso io, che è una convenzione mia e non una regola: su un quadrato 1080×1080 tengo l'icona intorno agli 80 px di lato con 40 px di margine dall'angolo, e su una storia 1080×1920 la tengo fuori dai primi 250 px e dagli ultimi 400, dove l'interfaccia di Instagram si mangia tutto. Il criterio vero è uno solo: guardala sul telefono, a distanza di braccio, senza zoomare. Se devi avvicinarti, è piccola.
Il testo scritto con l'AI va dichiarato?
Quasi mai, e la versione che gira è molto più larga della norma.
L'obbligo sui testi riguarda il contenuto generato o manipolato dall'AI pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Interesse pubblico non vuol dire «interessante». Le risposte della Commissione sull'articolo 50 fanno questi esempi: politica e processi democratici, pubblica amministrazione e servizi pubblici, amministrazione della giustizia e applicazione della legge, diritti fondamentali, sicurezza pubblica, salute pubblica, tutela dell'ambiente, sicurezza dei consumatori, e gli sviluppi economici, finanziari, politici, scientifici o culturali.
La descrizione di un paio di scarpe scritta con un modello non diventa un contenuto da dichiarare, e le linee guida mettono proprio «il testo modificato con l'AI che fa parte della pubblicità o delle descrizioni di prodotto di un'azienda» fra gli esempi che restano fuori. C'è però una parentesi in quella riga, ed è la parte che devi tenere: fuori a condizione che non contenga affermazioni su salute, sicurezza dei consumatori o sostenibilità.
È una distinzione che si vede a occhio sul tuo catalogo. La scheda di una sneaker resta fuori. La stessa scheda che spiega perché quel materiale è più sicuro per un bambino, o quanto quel packaging è riciclabile, cambia categoria. Chi costruisce una procedura di disclosure su tremila schede prodotto sta spendendo tempo su un obbligo che non ha, e intanto non guarda le poche pagine che ce l'hanno davvero.
C'è poi l'esenzione che riguarda chi pubblica sul serio: se il testo generato passa da una revisione umana o da un controllo editoriale, e una persona fisica o giuridica si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione, la dichiarazione non è dovuta.
Cosa conta come revisione umana
Non la spunta. La Commissione separa due cose. La revisione umana è l'esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone fisiche con conoscenza e giudizio professionale adeguati. Il controllo editoriale è quello esercitato in concreto da un responsabile editoriale, un direttore per esempio, che ha l'autorità di approvare, modificare o rifiutare la sostanza di quello che esce.
Sulla riga che interessa la maggior parte delle aziende la Commissione è netta: i controlli superficiali, solo formali o procedurali, come la correzione ortografica o grammaticale, non contano come revisione umana.
Passare il testo in un correttore grammaticale non è una revisione. Sistemare i refusi nemmeno. Non bastano neanche una policy editoriale che esiste sulla carta, un controllo automatico o un'approvazione data di corsa senza entrare nel merito.
C'è poi un minimo che le linee guida indicano espressamente, e che nelle redazioni interne quasi nessuno mette a verbale: la verifica dei fatti deve far parte della revisione. Leggere nella sostanza e approvare così com'è va bene, purché a farlo sia qualcuno che quella materia la conosce e purché i fatti siano stati controllati. La revisione non impone di cambiare qualcosa, impone di aver valutato e di avere le competenze per valutare.
Per un'azienda la differenza si vede sul piano pratico. Se nessuno sa dire chi ha letto quel testo prima che uscisse, l'esenzione non c'è, perché non c'è nessuno che si è preso la responsabilità.
L'obbligo che nessuno cita: i chatbot
Tutta la discussione si è concentrata sulle immagini, e intanto l'articolo 50 si apre con un obbligo che in marketing è molto più diffuso: una persona deve sapere che sta parlando con un sistema di AI, a meno che non risulti evidente a una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, guardando il contesto.
Assistenti WhatsApp, risponditori automatici nei DM di Instagram, bot di preventivo sul sito, agenti che qualificano i lead di notte. Se il tuo dice «Ciao, sono Giulia dell'assistenza» e nient'altro, quella frase sta lavorando contro di te.
Attenzione a chi risponde. Nel testo l'obbligo sui chatbot cade sul provider, non sul deployer, e sembra roba di chi costruisce i modelli. Solo che il regolamento definisce provider anche chi «fa sviluppare» un sistema di AI e lo mette in servizio «con il proprio nome o marchio». Conta di chi è il nome che sta sopra il bot. Se è il tuo, l'assistente che rivendi ai clienti con il tuo marchio, quel ruolo rischi di prendertelo tu. Se è quello del cliente, il fornitore diventa lui, e conviene che lo sappia prima: è una riga da mettere nel contratto, non da scoprire dopo. In tutti e due i casi vale la pena spendere una consulenza legale vera.
Costa poco esserne fuori: una riga al primo messaggio, «rispondo io, l'assistente automatico, se preferisci ti passo una persona», e hai risolto anche un problema di conversione.
Le creatività fatte prima del 2 agosto 2026
La Commissione lo dice in una riga: il contenuto generato prima del 2 agosto 2026 non deve essere etichettato retroattivamente. Aggiunge però che incoraggia i deployer a farlo lo stesso, dove è possibile.
Nota la parola che usa: generato, non pubblicato. Il discrimine è la data in cui il file è nato, non quella in cui sta girando. Un'inserzione creata a giugno che eroga ancora oggi resta fuori dall'obbligo.
Il che non me la fa lasciare così. Etichettare un asset già online costa una riga in fase di caricamento, e ti toglie il problema di dover ricostruire fra sei mesi quale variante è stata generata quando, con l'agenzia cambiata e il drive pieno di file chiamati finale_v3_ok. L'invito della Commissione a farlo comunque non è retorica di cortesia, è il consiglio di chi sa come finiscono questi archivi.
Sul resto non c'è dubbio: se dopo il 2 agosto rigeneri, modifichi con l'AI o produci una variante, quell'output è nuovo e va valutato da capo.
Un'altra data che gira e che non ti riguarda è il 2 dicembre 2026. Vale per i provider, sui sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto, e riguarda la marcatura tecnica dell'output. Non sposta di un giorno l'obbligo del deployer.
Prima dell'AI Act, in Italia, ti prende un'altra norma
Chi si prepara alle sanzioni europee spesso non guarda la norma che in Italia disciplina la stessa creatività da molto più tempo.
Una creatività che fa sembrare un mobile più grande di com'è, un capo diverso da come cade addosso, un ambiente che il prodotto non ha mai visto, è una pratica commerciale potenzialmente ingannevole ai sensi del Codice del consumo. Il Codice del consumo è del 2005 e già allora si occupava di pubblicità ingannevole; la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, nella forma di oggi, è stata riscritta nel 2007 per recepire una direttiva europea. La applica l'AGCM. Non è appena entrata in applicazione come l'articolo 50: è lì da anni, e riguarda esattamente il punto su cui una scena generata si sbilancia: come il prodotto viene rappresentato a chi lo comprerà.
E qui c'è il punto che mi interessa di più: l'etichetta AI non sana l'inganno. Scrivere «immagine generata con AI» sotto una foto che rappresenta male il prodotto risponde, al massimo, alla domanda sull'origine del contenuto, e ti lascia esattamente dov'eri sulla rappresentazione. Sono due controlli diversi, e il secondo è quello che ti fa i resi.
Quanto si rischia
L'articolo 99 del regolamento prevede, per la violazione degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, applicando l'importo più alto fra i due.
Per le PMI, comprese le startup, il meccanismo si rovescia: si applica il più basso fra la percentuale e la cifra fissa. È l'unica riga di questo articolo in cui essere piccoli aiuta, e vale la pena saperlo perché il titolo «fino a 15 milioni» viene ripetuto a chi fatturando due milioni non li vedrà mai.
Quel «fino a» regge tutto il resto. L'importo concreto dipende dal caso, dalla gravità, dalla durata, dalla condotta e dai criteri di proporzionalità che l'autorità nazionale deve applicare. Leggere questi numeri come una minaccia imminente su un ecommerce di provincia è un errore di scala; usarli per giustificare il fatto che una disclosure costa dieci minuti, invece, è ragionevole.
Il flusso che uso in agenzia
La parte faticosa non è capire la regola, è ricordarsela alla ventesima creatività di venerdì. Quindi non la ricordo: la metto nel processo di approvazione.
Su ogni asset tengo quattro informazioni, e stanno in una colonna del foglio in cui già segno le varianti: che tipo di contenuto è, se è interamente generato o solo modificato, quali elementi sono reali, quali sono sintetici.
Poi la domanda del test, quella sul togliere la parte generata. Se passa, l'asset esce così. Se non passa, scelgo la dicitura, la metto dentro il file, compilo anche il flag della piattaforma se c'è, e salvo la versione etichettata dove sta l'originale.
Sul materiale che arriva da fuori faccio la stessa cosa, e la domanda al fornitore la faccio prima e per iscritto: quale strumento hai usato, su quale parte, per fare cosa. Un creator che ti manda un video non ti trasferisce il problema, te lo consegna insieme al file.
Domande frequenti
Da quando si applica l'obbligo di dichiarare i contenuti generati con l'AI? Dal 2 agosto 2026, data di applicazione dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689. Le disposizioni sulle sanzioni sono applicabili già dal 2 agosto 2025, quindi dal 2 agosto obbligo e apparato sanzionatorio sono operativi insieme.
Devo mettere il bollino su tutte le immagini fatte con l'AI? No. L'obbligo del deployer riguarda i contenuti che rientrano nella definizione di deepfake, cioè che assomigliano a persone, oggetti, luoghi o eventi reali o plausibili e che una persona potrebbe scambiare per autentici. Un fondale astratto o un'infografica dichiaratamente grafica restano fuori.
Un prodotto reale su uno sfondo generato con l'AI va dichiarato? Dipende da cosa fa lo sfondo. Se è grafico o astratto e non cambia quello che si capisce del prodotto, in genere no. Se è un ambiente realistico che comunica dimensioni, contesto d'uso o qualità che il prodotto non ha, la dichiarazione va valutata sul serio.
Il testo scritto con ChatGPT va dichiarato? Solo se è pubblicato per informare il pubblico su una questione di interesse pubblico, e solo se non è passato da una revisione umana o da un controllo editoriale con una persona, fisica o giuridica, che si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. Le linee guida della Commissione mettono le descrizioni di prodotto e i testi pubblicitari fra gli esempi che restano fuori, a condizione che non contengano affermazioni su salute, sicurezza dei consumatori o sostenibilità.
Basta scrivere nella caption che il contenuto è generato con l'AI? Può bastare in alcuni casi, ma è la soluzione più fragile: caption e metadati si separano dal contenuto quando viene scaricato o ricondiviso. Dove è tecnicamente possibile, la dichiarazione va inserita nel file stesso.
Il flag di Meta sui contenuti AI sostituisce la dichiarazione? No. Un flag della piattaforma, un rilevamento automatico o dei metadati tecnici non sostituiscono di per sé l'obbligo del deployer. Vanno compilati quando previsti, come controllo aggiuntivo.
Chi è responsabile se le creatività le produce un'agenzia? Deployer è il soggetto sotto la cui autorità il sistema viene usato, persona fisica o giuridica che sia, e le linee guida della Commissione portano come esempio proprio una società di pubblicità. Chi ci lavora dentro e i freelance coinvolti per suo conto non sono deployer separati. Il cliente che si limita a commissionare l'annuncio, senza decidere se e come l'agenzia usa l'AI, non è deployer: in quel caso il ruolo è dell'agenzia. Se invece è il cliente a stabilire come si produce, torna suo.
Devo dire che il mio chatbot è un'intelligenza artificiale? L'obbligo del primo comma dell'articolo 50 cade sul fornitore del sistema, non su chi lo usa, e vale salvo che l'interazione con un'AI sia ovvia per una persona ragionevolmente informata guardando il contesto. Il punto è chi sei tu in quella catena: se attivi un assistente WhatsApp o un bot sui social con il tuo nome sopra, quel ruolo può ricadere su di te. Nel dubbio la riga si scrive lo stesso, costa una frase.
Le creatività fatte prima del 2 agosto 2026 vanno etichettate? No. La Commissione scrive che il contenuto generato prima del 2 agosto 2026 non deve essere etichettato retroattivamente, e incoraggia comunque a farlo dove è possibile. Il discrimine è la data di generazione, non quella di pubblicazione, quindi anche una campagna creata prima e ancora in erogazione resta fuori. Se invece rigeneri o modifichi il contenuto dopo quella data, l'output va valutato come nuovo.
Esiste un'icona ufficiale per i contenuti generati con l'AI? Sì. La Commissione ha pubblicato tre icone: una base, «Fully AI-Generated» per i contenuti interamente generati e «Partially AI-Modified» per quelli preesistenti modificati in parte con l'AI. Si scaricano gratis in SVG e PNG, in quattro varianti di colore, e non serve attribuzione. Usarle è facoltativo e non basta da sola a dimostrare la conformità.
Che dimensione deve avere l'icona AI? Non esiste una misura obbligatoria in pixel. Il codice di condotta dice che l'icona può comparire in dimensioni diverse a seconda del contesto, purché la dichiarazione resti chiara e distinguibile. Il codice fissa invece la forma per chi lo firma: acronimo AI in maiuscolo, stessa altezza delle due lettere, proporzioni mantenute quando la si ridimensiona.
Le icone europee sono obbligatorie? No. Usare le icone è facoltativo, dichiarare il contenuto quando ricorrono i presupposti dell'articolo 50 non lo è. Aggiungere l'icona non basta da solo a dimostrare la conformità: la dichiarazione deve comunque rispettare i requisiti della norma.
Quanto si rischia se non si dichiara un deepfake pubblicitario? Fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, applicando l'importo più alto; per le PMI e le startup si applica il più basso dei due. Sono massimali, non importi automatici.
Registro delle modifiche
7 agosto 2026: prima pubblicazione. Ogni affermazione su chi risponde, sull'ambito dell'interesse pubblico, sulla revisione umana, sui contenuti anteriori al 2 agosto e sulle icone è riscontrata sul regolamento, sulle risposte della Commissione europea, sulle linee guida sull'articolo 50 e sul codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati con l'AI.
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Davide Cosmai
Meta Ads Expert & Growth Strategist · Meta Business Partner. 15+ anni su campagne Meta. €52M+ revenue generati per i clienti.